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it.png   Associazione Italiana Familiari e Vittime della STRADA A.P.S. 
Associazione di Promozione Sociale 
eu1.png mfevr.png  Aderente alla FEVR  (Federaz. Europea delle Vittime della Strada) 

Statuto Associazione

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Associazione di Promozione Sociale APS

STATUTO AIFVS A.P.S.
Statuto presentato e registrato alla Agenzia delle entrate il 27/04/2021
AGE AGEDP-ME REGISTRO UFFICIALE 0055221 - 27 04 2021 - I nw.gif 
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Aggiornato al 18/04/2021
Indice:

Art. 1 Costituzione e denominazione
Art. 2 Sede e simbolo
Art. 3 Durata
Art. 4 Oggetto e scopo
Art. 5 Soci
Art. 6 Adesione, diritti e doveri dei soci
Art. 7 Organi dell’Associazione
Art. 8 Assemblea dei soci
Art. 9 Convocazione dell’Assemblea
Art. 10 Costituzione e funzionamento dell’Assemblea
Art. 11 Compiti dell’Assemblea
Art. 12 Presidente
Art. 13 Consiglio direttivo
Art. 14 Riunioni del Consiglio direttivo
Art. 15 Compiti del Consiglio direttivo
Art. 16 Vicepresidente
Art. 17 Segretario
Art. 18 Tesoriere
Art. 19 Collegio dei Revisori dei conti
Art. 20 Collegio dei Probiviri
Art. 21 Sedi locali
Art. 22 Incarichi, comitati scientifici, gruppi di lavoro
Art. 23 Rapporti di lavoro
Art. 24 Bilanci
Art. 25 Avanzi di gestione
Art. 26 Patrimonio ed entrate
Art. 27 Scioglimento
Art. 28 Legge applicabile

ARTICOLO 1
Costituzione e denominazione

  1. Sulla base della esperienza e per continuare l’azione del Comitato italiano familiari vittime della strada – sorto il 23 maggio 1998 con regolamento depositato presso il notaio Luciano Amadio di Ascoli Piceno il 2 dicembre 1998 al Rep. 126427/22339 – con atto 8/4/2000, notaio Alessandro Marini di Roma, Rep. 103648, è stata istituita – a norma dell’art. 36 del c.c. e del d.lgs. n. 460/1997 – l’«Associazione italiana familiari e vittime della strada, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (AIFVS onlus)».

  2. Con atto 25/5/2001 notaio Paolo Giunchi di Cesena Rep. 127524, la denominazione sociale è stata mutata in «Associazione vittime della strada organizzazione non lucrativa di utilità sociale (AVS onlus)».

  3. Con atto 19/04/2002 del notaio Roberto Armati di Roma Rep. 6827, ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è stata ripristinata la denominazione di «Associazione italiana familiari e vittime della strada, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (AIFVS onlus)».

  4. Con decreto del 17/09/2003 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Associazione ha assunto anche la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS), essendo stata iscritta al n. 68 del relativo Registro nazionale.

  5. Recependo le modifiche introdotte dal Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) riguardanti l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la denominazione sociale è mutata in «Associazione italiana familiari e vittime della strada – Associazione di promozione sociale (AIFVS APS)», nel cui Registro di settore l’Ente risulta già iscritto (art. 101, co. 3, d.lgs. n. 117).

  6. L’associazione indica gli estremi dell’iscrizione al Registro nazionale negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

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ARTICOLO 2
Sede e simbolo

  1. L’associazione ha sede legale nel Comune di Roma, nel luogo stabilito dal Consiglio direttivo.

  2. L’associazione è rappresentata dal simbolo grafico di due mani che si incontrano nell’atto di cullare, min.png con o senza l’acronimo AIFVS-APS. 

  3. L’uso del suddetto simbolo è disciplinato e/o autorizzato dal Consiglio direttivo.

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ARTICOLO 3 
Durata

  1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

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ARTICOLO 4
Oggetto e scopo

  1. L’Associazione è laica e indipendente da ogni influenza ideologica, partitica e finanziaria, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

  2. Essa è volta a fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti. L’impegno dell’Associazione riguarda tutte le forme di trasporto (via terra, incluso il trasporto ferroviario, via mare e via aerea).

  3. Tra le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, l’AIFVS promuove:

    • la cultura della legalità (lettera V);

    • la tutela dei diritti umani e le iniziative di aiuto reciproco (lettera W);

    • l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D);

    • la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H), in relazione alla sicurezza stradale e dei trasporti e al risarcimento del danno alla persona, psicologico, giuridico e medico legale.

  4. L’esercizio delle attività di cui al comma 3 comprende le seguenti iniziative:

  1. la sensibilizzazione delle vittime e dei loro familiari, nonché di quanti altri intendono impegnarsi per il raggiungimento di quei fini;

  2. l’adesione dei detti soggetti all’Associazione e la sua più ampia possibile diffusione sul territorio italiano;

  3. il conforto umano e, quando possibile, l’assistenza psicologica e legale tramite strutture convenzionate o la sensibilizzazione di quelle pubbliche, agli associati che ne abbiano bisogno;

  4. un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai partici politici, alle associazioni di categoria che operano nel mondo dei trasporti, ai mezzi di comunicazione;

  5. il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all’attuazione di quei fini;

  6. la ricerca, l’individuazione, l’elencazione e la conoscenza di massa dei problemi generali e particolari dell’incidentalità stradale e delle sue conseguenze così come delle soluzioni sperimentate o possibili;

  7. la promozione di sinergie con le istituzioni a tutti i livelli, per la più ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti, per l’approvazione di norme più efficaci a livello di prevenzione e repressione, per l’accelerazione dei processi penali e civili e per garantire l’equità dei risarcimenti;

  8. la ricerca, l’individuazione e la concretizzazione di posizioni dialetticamente propositive nei confronti delle industrie motoristiche, stradali, petroliere, dell’alcool, delle discoteche e di qualsiasi altra categoria o struttura coinvolta nei problemi dell’incidentalità stradale e delle sue conseguenze;

  9. l’attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza sulle strade e della giustizia per vittime e superstiti.

  1. L’Associazione può inoltre:

  1. promuovere iniziative formative rivolte agli associati e a terzi;

  2. promuovere eventi anche in accordo con altre organizzazioni ed Enti pubblici o privati;

  3. promuovere iniziative editoriali volte alla pubblicazione di materiale culturale avente attinenza con i fini istituzionali dell’Associazione;

  4. effettuare in proprio pubblicazione di materiale a scopo informativo e divulgativo;

  5. attivare in modi e forme appropriati, il coinvolgimento dei cittadini nei progetti dell’Associazione;

  6. creare/recuperare e gestire strutture, atte a divulgare le finalità associative;

  7. promuovere iniziative educative in ambito scolastico e non;

  8. svolgere attività a favore di soggetti svantaggiati;

  9. promuovere ogni altra iniziativa atta a proseguire le finalità associative;

  10. incentivare la mobilità sostenibile, a tutela della salute e dell’ambiente;

  11. fare svolgere, in collaborazione con gli Uffici giudiziari, percorsi riparativi a soggetti condannati per violazione del codice della strada, con lavori di pubblica utilità nel procedimento di messa alla prova.

  1. L’associazione collabora con gli altri enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione può, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili ed immobili, fare contratti e/o accordi con altre Associazioni o terzi in genere.

  2. L’Associazione può, nel rispetto e per l’attuazione dei fini sociali ed individuali sopra elencati, nominare un difensore quale persona offesa ex art. 101 c.p.p. e partecipare in qualità di persona offesa nei procedimenti penali anche a carico di minorenni e costituirsi parte civile nei processi penali a carico di imputati, per tutti i tipi di reati che violano lo scopo perseguito dall’Associazione e, in particolar modo, per l’omicidio doloso e colposo e per tutti i tipi di lesione (lieve, grave e gravissima) nonché per i reati di truffa in danno delle assicurazioni e relativi alla amministrazione delle Imprese di Assicurazioni.

  3. L’Associazione può altresì agire ed intervenire nei processi civili per la tutela risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali propria, degli aderenti e dei terzi, relativamente a fatti illeciti colposi o dolosi causati per violazione delle norme sulla sicurezza e sulla circolazione stradale e dei trasporti.

  4. L’Associazione può emettere “titoli di solidarietà”.

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ARTICOLO 5
Soci

  1. Possono aderire all’Associazione tutti i soggetti che ne condividano e rispettino i valori e le finalità. Gli aderenti all’Associazione assumono la qualifica di soci, distinti in soci fondatori, soci vittime, soci familiari, soci ordinari. Tutte le qualifiche hanno gli stessi diritti e i medesimi doveri.

  2. I soci fondatori sono gli aderenti a qualsiasi titolo al “Comitato italiano familiari vittime della strada” trasformatosi in seguito in “Associazione italiana familiari e vittime della strada” i quali, secondo le risultanze dei rispettivi atti costitutivi (art. 1, co. 1), hanno partecipato alla formazione dell’una o dell’altra struttura.

  3. Sono soci vittime in proprio le persone che, a seguito di sinistri stradali, hanno riportato una invalidità permanente superiore al 33%.

  4. Sono soci familiari i parenti anche adottivi e gli affini entro il secondo grado di persone decedute o totalmente inabili a seguito di sinistri stradali, nonché il coniuge o il convivente.

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ARTICOLO 6
Adesione, diritti e doveri dei soci

  1. L’adesione all’Associazione, fermo restando quanto previsto ai commi successivi, è a tempo indeterminato, salvo recesso o esclusione, e si perfeziona con il versamento della quota associativa, da rinnovare annualmente.

  2. L’entità della quota associativa è stabilita dal Consiglio direttivo. Le quote non sono trasmissibili, rivalutabili o restituibili.

  3. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere, anche attraverso le strutture locali, espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi dell’Associazione.

  4. Il Consiglio direttivo provvede all’esame delle domande di adesione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di pronuncia nel termine predetto, la domanda si intende accolta.

  5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunicherà all’interessato la motivazione. Questi può, entro 30 giorni dalla comunicazione, adire il Collegio dei Probiviri, che decide sulla controversia.

  6. Tutti gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell’AIFVS, potendo partecipare alla vita dell’Associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

  7. I soci possono visionare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente e hanno diritto ad essere informati, anche tramite i canali telematici, delle iniziative dell’Associazione.

  8. Ciascun socio può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio direttivo la propria volontà di recedere. Il recesso pervenuto ha efficacia immediata.

  9. La qualifica di socio si perde altresì in caso di esclusione deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata al socio interessato. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione. Nello stesso termine l’escluso può adire il Collegio dei probiviri e in tal caso l’efficacia dell’esclusione è sospesa fino alla pronuncia. L’esclusione può essere disposta nelle seguenti ipotesi:

    1. inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti;

    2. mancato versamento delle quote annuali;

    3. condotte che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione, compresa l’iscrizione ad altra associazione le cui attività siano in contrasto, o comunque risultino emulative o concorrenziali, con gli scopi dell’AIFVS.

  10. In caso di esclusione di un socio che rivesta anche una carica sociale, quest’ultimo decade automaticamente anche dalla carica.

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ARTICOLO 7
Organi dell’Associazione

  1. Il massimo organo dell’AIFVS è l’Assemblea dei soci, che elegge le seguenti cariche sociali:

    1. il Presidente;

    2. il Consiglio direttivo;

    3. il Collegio dei Revisori dei Conti;

    4. il Collegio dei Probiviri.

  2. Spetta al Consiglio direttivo l’elezione, tra i propri membri, delle seguenti cariche sociali:

    1. il Vicepresidente;

    2. il Segretario;

    3. il Tesoriere.

  3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata e risponde a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Per preservare l’identità associativa, possono accedere alle cariche sociali i soci vittime in proprio e i soci familiari di vittime. Nel caso degli organi collegiali, tale condizione si considera soddisfatta laddove posseduta dai due terzi dei componenti.

  4. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.

  5. Le cariche sociali hanno durata triennale. I relativi componenti possono essere rieletti senza limitazioni. Per assicurare l’autonomia di ciascun organo, nessuno può ricoprire contemporaneamente più cariche sociali nell’AIFVS.

  6. Le adunanze degli organi possono essere in presenza fisica o con modalità telematiche/videoconferenza.

  7. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del Presidente, si procederà entro trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente, il cui mandato cesserà alla scadenza originariamente prevista.

  8. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, di componenti degli organi collegiali, il Consiglio direttivo può procedere alla loro sostituzione secondo la graduatoria dei non eletti, in modo da garantire un numero di componenti non inferiore alla metà dei membri effettivi. Laddove ciò non sia possibile, si procederà entro trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea per il rinnovo dell’organo, il cui mandato cesserà alla scadenza originariamente prevista.

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ARTICOLO 8
Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, che ne determina gli orientamenti generali e prende le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Possono parteciparvi i soci che siano in regola col pagamento delle quote associative ed abbiano corrisposto la quota annuale entro il 31 marzo precedente l’assemblea. I soci iscritti da almeno 12 mesi hanno diritto di voto, in nome proprio o per delega di altro socio.

  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in via subordinata, nell’ordine, dal Vicepresidente o da persona designata dai soci votanti.

  3. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario dell’Associazione in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il Presidente ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario. I verbali vengono riportati nell’apposito libro sociale e ne è data notizia attraverso i canali telematici dell’Associazione.

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ARTICOLO 9
Convocazione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata, in via ordinaria o straordinaria, dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta:

  1. del Consiglio direttivo;

  2. di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

  3. della maggioranza dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

  4. di almeno 1/5 (un quinto) dei soci, previa richiesta raccomandata al Presidente.

  1. Qualora abbia ricevuto richiesta dai soggetti legittimati ai sensi del comma 1, il Presidente convoca l’Assemblea entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso detto termine, chi ne abbia fatto richiesta può procedere direttamente alla convocazione.

  2. L’Assemblea è riunita in prima o seconda convocazione, con intervallo di almeno un’ora.

  3. La convocazione dell’Assemblea dei soci è comunicata per lettera semplice, o tramite posta elettronica, o per affissione nella Sede Sociale, o pubblicata sul sito dell’Associazione. L’avviso di convocazione è inviato, affisso e/o pubblicato sul sito, almeno otto giorni prima della data stabilita e specifica: la data, l’ora, il luogo dove si terrà l’Assemblea e gli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché le modalità di voto per delega.

  4. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura del precedente esercizio sociale, o anche successivamente qualora ricorrano speciali ragioni debitamente motivate dal Consiglio direttivo.

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ARTICOLO 10
Costituzione e funzionamento dell’Assemblea

  1. Prima dell’apertura dei lavori il Presidente dell’assemblea, supportato dal segretario, verifica i diritti di partecipazione e di voto. È ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

  2. L’Assemblea si considera regolarmente costituita al ricorrere delle seguenti condizioni:

    1. in sede ordinaria, con la presenza del 50% più uno dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, o di almeno trenta soci in seconda convocazione;

    2. in sede straordinaria, con la presenza del 50% più uno dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

  3. L’Assemblea delibera validamente con le seguenti maggioranze:

    1. in sede ordinaria, con il 50% più uno dei voti espressi dai partecipanti;

    2. in sede straordinaria, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi dai partecipanti.

  4. Salva diversa disposizione statutaria, l’Assemblea decide con voto palese e con le maggioranze previste ai sensi del presente Statuto. In caso di parità di voti, l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

  5. Le deliberazioni assembleari obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

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ARTICOLO 11
Compiti dell’Assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria:

  1. discute e delibera sulle relazioni e sui bilanci, consuntivi e preventivi, approvati dal Consiglio direttivo;

  2. elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;

  3. in caso di decadenza degli organi eletti o di loro componenti, nelle ipotesi in cui non sia stato possibile procedere alla ricostituzione degli organi a cura del Consiglio direttivo, procede alla elezione dei sostituti, ferma restando l’originaria scadenza degli organi eletti;

  4. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione da proporre al Consiglio direttivo per l’attuazione;

  5. discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;

  6. delibera, ove occorra, sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

  1. L’Assemblea straordinaria:

  1. delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;

  2. delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

  3. delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

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ARTICOLO 12
Presidente

  1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea e rappresenta legalmente l’AIFVS a tutti gli effetti di legge, di fronte a terzi ed agli associati, in giudizio ed in tutte le sedi.

  2. In particolare, il Presidente:

    1. firma gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;

    2. convoca e presiede il Consiglio direttivo;

    3. sovrintende l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, al quale riferisce circa l’attività compiuta;

    4. sorveglia il buon andamento dell’Associazione, verificando l’osservanza dello Statuto e del Regolamento e promuovendone la modifica ove se ne presenti l’eventualità;

    5. cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, redatto dal tesoriere da sottoporre al Consiglio direttivo e poi all’approvazione dell’Assemblea, corredando i detti bilanci di apposite relazioni.

  3. Inoltre, il Presidente può:

    1. adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo;

    2. autorizzare autonomamente spese sino ad euro 1.000 (mille euro), portandole all’attenzione del primo Consiglio direttivo utile;

    3. delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

  4. In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

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ARTICOLO 13
Consiglio direttivo

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea ordinaria e formato, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 13 (tredici) componenti, tutti eletti tra i soci, nel rispetto delle proporzioni previste per gli organi collegiali e con il massimo di due membri per regione.

  2. I membri del Consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni con diversa finalità.

  3. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma con cadenza bimestrale.

  4. Le riunioni del Consiglio direttivo sono indette dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta scritta del Vicepresidente o di almeno la metà dei consiglieri. In tali ultime ipotesi, il Presidente invia la convocazione entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

  5. Il Presidente riunisce il Consiglio direttivo in unica convocazione, mediante avviso scritto inviato almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire in qualsiasi forma, anche senza il rispetto del termine sopraddetto.

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ARTICOLO 14
Riunioni del Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio è validamente riunito se partecipa almeno la metà dei consiglieri.

  2. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza anche del Vicepresidente, presiede un Consigliere designato dai presenti.

  3. In caso di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o tramite altro canale possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio stesso e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva, da tenersi entro un breve lasso di tempo.

  4. Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle proprie riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

  5. Il Consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

  6. Il Consiglio direttivo delibera con voto palese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

  7. I Consiglieri sono tenuti a mantenere riserbo sulle discussioni e sulle decisioni consiliari, salvo che il Consiglio stesso non disponga diversamente.

  8. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo, firmandolo insieme col Presidente dell’Associazione.

  9. Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

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ARTICOLO 15
Compiti del Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo cura la gestione dell’Associazione e ne è responsabile verso l’Assemblea dei soci.

  2. In particolare, il Consiglio direttivo:

    1. adotta i regolamenti interni, laddove si ravvisi la necessità di disciplinare ambiti operativi omogenei;

    2. stabilisce l’ammontare delle quote associative, potendo anche prevedere importi differenziati che danno luogo all’inserimento del socio nel registro dei benemeriti;

    3. convoca l’Assemblea;

    4. predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea, inclusi i bilanci preventivi e consuntivi e le connesse relazioni sulle attività;

    5. delibera su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

    6. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

    7. autorizza iniziative nazionali e locali, quest’ultime anche su richiesta dei responsabili locali;

    8. ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

    9. dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;

    10. forma appositi comitati scientifici, consulenti o gruppi di lavoro;

    11. propone specifiche convenzioni per i soci, con professionisti e specialisti esperti nelle materie di interesse dell’Associazione;

    12. istituisce e chiude le sedi locali dell’Associazione;

    13. nomina i responsabili delle sedi, promuovendo il collegamento e l’informazione tra e verso i responsabili stessi;

    14. coopta dall’elenco dei non eletti e in ordine di graduatoria i nuovi componenti del Consiglio direttivo o degli altri organi collegiali, in sostituzione di dimissionari o decaduti;

    15. delibera l’accettazione o il rigetto delle domande di ammissione di nuovi soci;

    16. procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

    17. delibera l’esclusione dei soci;

    18. delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

    19. delibera sulle forme di collaborazione di altri Enti alle attività dell’AIFVS;

    20. cura gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione professionale;

    21. dispone il commissariamento di una sede locale, allorquando siano emerse criticità che ne impediscano il corretto funzionamento. Superate le criticità, viene nominato un nuovo responsabile della sede locale;

    22. sfiducia il Presidente, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o di dimissioni del Presidente, nelle more della convocazione dell’Assemblea, le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente;

    23. delibera, alla scadenza delle cariche sociali, termini e modalità delle candidature da parte dei soci agli organi associativi, da inviare alla Segreteria almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.

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ARTICOLO 16
Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impedito o fornisca espressa delega.

  2. In caso di assenza giustificata o impedimento anche del Vicepresidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere designato dai componenti a maggioranza del Consiglio direttivo.

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ARTICOLO 17
Segretario

  1. Il Segretario dell’AIFVS coadiuva il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio direttivo.

  2. In particolare, il Segretario:

    1. cura la tenuta e l’aggiornamento del libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio direttivo e dei soci, quest’ultimi suddivisi per categoria e per sede. Annualmente, entro il 31 marzo invia alle sedi locali gli elenchi dei soci di rispettiva competenza, che li restituiscono aggiornati entro il successivo 10 aprile;

    2. cura la tenuta e l’aggiornamento della documentazione relativa ai responsabili locali, ai soci, ai terzi con i quali l’Associazione è in contatto, ai mezzi di comunicazione e ad ogni altra situazione di interesse sociale;

    3. cura il disbrigo degli affari ordinari, svolgendo ogni altro compito demandato dalla presidenza o dal Consiglio direttivo;

    4. attende alla corrispondenza, trasmettendo gli inviti per le adunanze dell’Assemblea;

    5. provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere nel rispetto delle norme sulla privacy.

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ARTICOLO 18
Tesoriere

  1. Il Tesoriere mantiene e gestisce la contabilità e la cassa dell’Associazione rispondendone nei confronti del Consiglio direttivo e riferendone lo stato ove richiesto.

  2. In particolare, il Tesoriere:

    1. cura la tenuta dei libri contabili, provvedendo a redigere trimestralmente il conto dei proventi ed oneri e confrontandolo con il bilancio preventivo dell’anno in corso, approvato dall’Assemblea;

    2. redige dal punto di vista contabile i bilanci preventivo e consuntivo, insieme con idonea relazione di accompagno, anche avvalendosi del supporto di esperti.

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ARTICOLO 19
Collegio dei Revisori dei conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, appartenenti a province diverse. I membri supplenti subentrano in caso di impedimento temporaneo o di cessazione dalla carica di un componente effettivo.

  2. In particolare, il Collegio dei Revisori dei conti:

    1. cura la tenuta del libro delle proprie adunanze;

    2. partecipa alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, senza diritto di voto;

    3. verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, nonché la correttezza gestionale sul piano economico-finanziario;

    4. esprime il proprio parere sui bilanci preventivo e consuntivo, redigendo apposita relazione annuale, trascritta nel registro dei revisori contabili, da proporre all’approvazione dell’Assemblea;

    5. verifica e controlla la legittimità dell’operato del Consiglio direttivo e dei suoi membri, vigilando sull’osservanza delle leggi e dello Statuto;

    6. convoca l’Assemblea qualora il Consiglio direttivo non possa farlo;

    7. indirizza al Presidente e ai membri del Consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

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ARTICOLO 20
Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, appartenenti a province diverse. I membri supplenti subentrano in caso di impedimento temporaneo o di cessazione dalla carica di un componente effettivo.

  2. Il Collegio dei Probiviri esamina e dirime, anche secondo equità e senza formalità di rito, tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l’Associazione, o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

  3. Nel caso di ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti di esclusione disposti dal Consiglio direttivo, il Collegio può disporre l’audizione dei soggetti interessati. I ricorsi sono definiti entro trenta giorni dalla loro ricezione e ne è data comunicazione al Consiglio direttivo ed al socio.

  4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e quindi inappellabili.

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ARTICOLO 21
Sedi locali

  1. L’Associazione può istituire sedi periferiche su tutto il territorio nazionale a livello cittadino, provinciale e regionale, nonché a livello di circoscrizioni cittadine quando opportuno, nelle città con popolazione superiore a 300.000 mila abitanti.

  2. I responsabili delle sedi sono nominati dal Consiglio direttivo e possono, per gravi motivi, essere dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio.

  3. Il responsabile della sede locale:

    1. gestisce le iniziative decise dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo dell’Associazione e le altre che, nell’ambito dei fini comuni, assume in proprio, nel rispetto delle prerogative degli organi dell’Associazione, dello Statuto e del Regolamento;

    2. promuove, coordina ed organizza le attività dell’Associazione nel territorio di competenza;

    3. diffonde il materiale informativo e divulgativo dell’Associazione;

    4. prende contatti con organi di informazione locali e con enti ed istituzioni pubbliche e private locali;

    5. opera nella sede di propria competenza, astenendosi dal contattare enti o società pubbliche o private esterni alla propria sede. Nel caso venisse contattato da enti o società pubbliche o private fuori dalla propria sede di competenza, informa il responsabile della sede interessata o, in mancanza, il Consiglio direttivo;

    6. entro il 10 aprile di ogni anno, restituisce alla Segreteria nazionale l’elenco dei soci ricevuto entro il 31 marzo, opportunamente verificato ed aggiornato;

    7. redige il rendiconto di cassa della sede locale di cui è responsabile.

  1. Nessuno dei soci può assumere impegni per conto della sede locale, se non espressamente autorizzato dal responsabile locale.

  2. Le iniziative locali non possono essere in contrasto con il presente Statuto, con il regolamento dell’Associazione e dovranno preventivamente essere approvate dallo stesso Consiglio direttivo.

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ARTICOLO 22
Incarichi, comitati scientifici, gruppi di lavoro

  1. Per il miglior perseguimento delle finalità associative, il Consiglio direttivo può attribuire incarichi, anche individuali, per ambiti omogenei di attività.

  2. Il Consiglio può istituire commissioni o comitati scientifici a fini di ricerca o consulenza, promuovendo il coinvolgimento di soggetti che si sono distinti nei settori di interesse dell’AIFVS.

  3. Le commissioni potranno essere formate da un minimo di 3 ad un massimo di 30 membri con la nomina di un Presidente, scelti, ove necessario, per particolari qualità o conoscenze o esperienza in particolari campi, anche al di fuori dei soci, con determinazione preventiva della durata e del budget di spesa, comprensiva di eventuali compensi.

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ARTICOLO 23
Rapporti di lavoro

  1. L’Associazione può assumere, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al funzionamento della struttura e per il completamento e miglioramento dell’attività svolta.

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ARTICOLO 24
Bilanci

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

  2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.

  3. Prima dell’annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio direttivo è convocato per deliberare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea.

  4. I bilanci e i relativi allegati sono depositati presso la sede dell’Associazione o pubblicati sul sito ufficiale dell’Associazione negli otto giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.

  5. Il bilancio è formulato secondo le previsioni degli articoli 13 e 14 d.lgs. 117/2017.

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ARTICOLO 25
Avanzi di gestione

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nell’anno sociale o nei successivi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

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ARTICOLO 26
Patrimonio ed entrate

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che ad essa provengono a qualsiasi titolo, da donazioni liberali, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, società o persone fisiche e giuridiche, nonché dagli avanzi di gestione.

  2. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

    1. versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci, incluse donazioni ulteriori rispetto al versamento della quota associativa;

    2. redditi derivanti dal suo patrimonio;

    3. introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività, come da normativa vigente;

    4. elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, società o persone fisiche e giuridiche.

  1. Tutte le entrate di qualsiasi genere sono a fondo perduto e confluiscono nella cassa nazionale dell’Associazione. È prevista la restituzione alle sedi locali, entro un massimo di 1.000 euro annui, per i proventi delle quote associative, delle raccolte effettuate in sede locale e delle donazioni destinate alla sede. È facoltà del Consiglio direttivo adeguare l’importo del massimale tenendo conto delle variazioni del potere d’acquisto.

  2. I responsabili delle sedi locali assicurano la rendicontazione al Tesoriere per tutte le somme ricevute.

  3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione o quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

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ARTICOLO 27
Scioglimento

  1. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’art. 9 del d.lgs. 117/2017.

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ARTICOLO 28
Legge applicabile

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, si fa riferimento al d. lgs 117/2017 e successive modifiche, alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

  2. Il foro competente è quello del Tribunale di Roma.

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Statuto presentato e registrato alla Agenzia delle entrate il 27/04/2021
AGE AGEDP-ME REGISTRO UFFICIALE 0055221 - 27 04 2021 - I  pdf_download_icon.gif

18/04/2021 edit Giorgio Giunta


Data di creazione: 22/08/2005 • 18:34
Ultima modifica: 19/05/2021 • 16:25
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